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SICUREZZA DEL LAVORO: FORMAZIONE NON RINVIABILE RISPETTO ALL'ASSUNZIONE -"IL SOLE 24 ORE"-

  • 15 giu
  • Tempo di lettura: 3 min

Entra nel vivo l’Accordo Stato-Regioni che ha ridisegnato il sistema dei corsi per la sicurezza sul lavoro.

Entra nel vivo, dopo il periodo tran­sitorio, l’applicazione dell’Accordo Stato Regioni 59/2025 che ha ridi­segnato in modo organico il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’intesa (pub­blicata sulla «Gazzetta ufficiale» 119 del 24 maggio 2025) incide su pro­gettazione dei percorsi, crediti for­mativi, requisiti dei docenti e moda­lità di erogazione della formazione a lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che intendono svolgere di­rettamente i compiti di prevenzione e protezione.

Il ministero del Lavoro continua a rispondere attraverso le Faq pubbli­cate sul proprio sito ai quesiti più fre­quenti, fornendo agli interessati una sorta di guida all’Accordo. E’ impor­tante, però, chiarire che le risposte alle Faq non costituiscono una nor­ma di legge e non vincolano i giudici alle interpretazioni fornite dal Mini­stero. Dunque, anche le risposte alle Faq vanno sempre esaminate con cautela.

L’Accordo Stato-Regioni è entrato for­malmente in vigore il 24 maggio 2025, con la pubblicazione sulla «Gazzetta ufficiale», anche se è stato previsto un periodo transitorio di un anno, che si concluderà dunque il prossimo 24 maggio. In fase di prima applicazio­ne e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore, possono essere avviati i corsi di formazione secondo quanto previsto dal vecchio accordo Stato-Regioni, nonché dall’allegato XIV del Dlgs 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Corsi per aziende diverse

In primo luogo, è stato chiarito un aspetto parti­colarmente sentito nell’organizzazione dei corsi: i percorsi formativi devono essere costruiti a par­tire dalla valutazione dei rischi aziendali, con con­tenuti aderenti alle effettive condizioni operative.

Il soggetto formatore è tenuto ad assicurare la massima omogeneità tra i partecipanti, sia ri­spetto al settore di appartenenza, sia rispetto alle mansioni svolte. È tuttavia possibile organiz­zare aule che raggruppino aziende appartenenti a settori diversi ma compresi nella stessa classe di rischio, purché i lavoratori svolgano mansioni comparabili e i contenuti del corso siano effetti­vamente coerenti con la gestione dei rischi pre­senti in tutte le realtà coinvolte. Ne consegue che i percorsi “multiAteco” restano ammissibili solo se non si traduce la classificazione formale del rischio in una mera aggregazione numerica, ma si garantisce una reale omogeneità dei profili di rischio e delle attività lavorative. La risposta del Ministero su questo tema è certamente impor­tante perché consente, a questo punto, anche di aggregare lavoratori appartenenti ad aziende di settori diversi.

I crediti formativi

Per quanto concerne, invece, i crediti formativi, il ministero del Lavoro ha chiarito che l’Accordo 59/2025 introduce una disciplina generale del credito formativo connesso ai corsi abilitanti. Il credito conserva validità solo se è mantenuto da aggiornamenti regolari entro un arco massimo di dieci anni. Decorso questo termine senza ag­giornamenti, il titolo abilitante decade: non può più essere utilizzato e il percorso formativo deve essere integralmente ripetuto secondo le regole vigenti al momento della nuova iscrizione. La re­gola vale per tutte le figure coinvolte nella forma­zione abilitante, inclusi datore di lavoro, Respon­sabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e addetti alla gestione delle emergenze.

Se il mancato aggiornamento non supera i dieci anni, il credito resta valido e il completamento, anche tardivo, dell’aggiornamento consente di tornare a esercitare la funzione.

Formazione non rinviabile

È stata poi chiarita un’altra questione fondamen­tale, che finalmente spazza via ogni congettura relativa al momento inziale della formazione. Non è più ammessa, neppure nell’anno transitorio, la possibilità di completare la formazione dei la­voratori entro 60 giorni dall’assunzione. Trova piena applicazione la disciplina dell’articolo 37, comma 4, del Dlgs 81/2008, richiamata dall’Ac­cordo 59/2025: la formazione deve essere ero­gata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro (o dell’inizio della somministrazione), del trasferimento o cambio di mansioni, oppure dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnolo­gie, sostanze o miscele pericolose.

Il periodo transitorio previsto dall’Accordo si ri­ferisce esclusivamente alla possibilità di avviare corsi secondo gli accordi Stato Regioni preceden­ti e l’allegato XIV del Dlgs 81/2008 nella versione anteriore, ma non consente deroghe sui tempi di effettuazione della formazione obbligatoria. Chiarimento giusto, visto che la formazione deve contribuire a eliminare o ridurre i rischi, che certo non sono assenti o inferiori nei primi 60 giorni di lavoro.

L’ Accordo prevede anche per le aziende tenute alla riunione periodica, che in tale sede si verifi­chi il raggiungimento degli obiettivi formativi, utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione del corso. Per le aziende non obbligate alla riunione periodica, la valutazio­ne dell’efficacia deve comunque essere effettua­ta facendo riferimento alle modalità indicate al punto 7 della Parte IV dell’Accordo (ad esempio osservazione sul campo, test, feedback struttu­rati), adattate alla realtà organizzativa specifica.

La formazione del datore di lavoro

Infine, il datore di lavoro che intende svolgere di­rettamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve seguire il percorso formativo de­lineato al punto 4, Parte II, dell’Accordo 59/2025, articolato in un modulo comune e moduli tecni­co integrativi per particolari settori, accessibili dopo un corso propedeutico specifico per datori di lavoro.


 
 
 

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