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NOTA INFORMATIVA: NUOVO REGOLAMENTO NORMATIVO SULLE BATTERIE E SUI RIFIUTI DI BATTERIE

  • 4 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

OGGETTO: D.Lgs. 10/02/2026 N. 29 - ADEGUAMENTO NORMATIVO NAZIONALE AL REGOLAMENTO UE 2023/1542 - BATTERIE E RIFIUTI DI BATTERIE -


Il Decreto Legislativo 10 febbraio 2026 n. 29 riguarda l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e rifiuti di batterie.Per le aziende che utilizzano batterie (non solo che le producono o immettono sul mercato) gli aspetti principali sono:


1. Nuovo quadro normativo sulle batterie e sui rifiuti di batterie

Il decreto 29/2026:

  • adegua l’ordinamento italiano al Reg. (UE) 2023/1542

  • si applica alle batterie rientranti nel campo di applicazione del Regolamento UE 2023/1542, quindi:

    • batterie portatili

    • batterie per mezzi di trasporto leggeri (es. e‑bike, monopattini, ecc.)

    • batterie per autoveicoli

    • batterie industriali, stazionarie, ecc.

Per un’azienda “utilizzatrice” questo significa dover gestire in modo conforme l’intero ciclo di vita delle batterie che impiega, in particolare come rifiuto.


2. Responsabilità estesa del produttore (EPR) – impatto sugli utilizzatori

Il decreto definisce e riorganizza la responsabilità estesa del produttore di batterie (artt. 20–29 D.Lgs. 29/2026), prevedendo:

  • Registro dei produttori di batterie (art. 20, 21)

    – riguarda chi immette batterie sul mercato, non il normale utilizzatore finale.

  • Sistemi collettivi e individuali per adempiere alla responsabilità estesa del produttore (art. 25–27).

Per un’azienda che solo utilizza batterie, le ricadute sono:

  • dover conferire i rifiuti di batterie ai sistemi organizzati dai produttori / consorzi o ad operatori autorizzati;

  • interfacciarsi con punti di raccolta e con i soggetti della filiera EPR, non gestire autonomamente lo smaltimento “fuori sistema”.


3. Punti di raccolta e gestione dei rifiuti di batterie

Il decreto disciplina specificamente:

  • Art. 30 – Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento

  • Art. 31 – Punti di raccolta

  • Art. 32 – Verifica del conseguimento degli obiettivi di raccolta

 

Per le aziende che utilizzano batterie:

  • se l’azienda istituisce un punto di raccolta interno (es. per batterie portatili dei dipendenti, rientro batterie clienti, ecc.), dovrà:

    • rispettare le regole previste per i punti di raccolta (es. modalità di conferimento, separazione per tipologia, conferimento a soggetti autorizzati, ecc.);

    • collaborare con i sistemi collettivi / produttori per la presa in carico dei rifiuti.

  • le aziende che generano rifiuti di batterie industriali o di trazione (es. muletti elettrici, UPS, veicoli aziendali elettrici) dovranno:

    • conferire le batterie a impianti di trattamento autorizzati;

    • rispettare i normali obblighi sui rifiuti (registri, formulari, ecc.), coordinandosi con gli schemi EPR.


4. Obblighi di raccolta, riciclo e controllo

Dallo schema di adeguamento al regolamento batterieemergono alcune linee generali:

  • Introduzione di obiettivi nazionali di raccolta e riciclo delle batterie e dei relativi materiali.

  • Definizione delle attività di controllo e delle sanzioni (art. 34) per inadempienze, che possono coinvolgere anche aziende che:

    • non gestiscono correttamente i rifiuti di batterie;

    • non conferiscono ai canali autorizzati.

Anche se molti obblighi quantitativi (target, percentuali) gravano su produttori e sistemi EPR, l’azienda che utilizza batterie contribuisce al raggiungimento degli obiettivi tramite una corretta gestione dei rifiuti.

il D.Lgs. 29/2026 e il Regolamento (UE) 2023/1542 incidono anche sulle specifiche tecniche, documentazione e scelta dei fornitori.

                                                                      

 Per informazioni:

Referente: Rag. Pamela Decò

Tel: 0375/200827 Casalmaggiore (CR), 10/04/2026

                                                                                         

 
 
 

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