NOTA INFORMATIVA: LAVORO AGILE - NOVITA' LEGGE 11/03/2026, N. 34 IN VIGORE DAL 7/04/2026
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OGGETTO: Novità in materia di lavoro agile introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34
Il 7 Aprile 2026 è ufficialmente entrata in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34 che ha introdotto
importanti novità in materia di lavoro agile (smart working), con un impatto diretto sugli obblighi del
Datore di lavoro in tema di salute e sicurezza.
In particolare, l’art. 5 della Legge n. 34/2026 ha modificato il D.Lgs. 81/2008 inserendo il comma 7-bis
all’art. 3, prevedendo quanto segue:
Obbligo di informativa annuale sui rischi
In caso di attività lavorativa prestata in modalità di lavoro agile, il Datore di lavoro è tenuto a:
• Consegnare al lavoratore un’informativa sui rischi specifici connessi alla prestazione resa
all’esterno dei locali aziendali;
• Consegnare la medesima informativa anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS);
• Garantire che tale consegna avvenga con cadenza almeno annuale.
L’obbligo si coordina con quanto già previsto dall’art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in tema di
tutela della salute e sicurezza nel lavoro agile.
Sanzioni
La mancata consegna dell’informativa sui rischi specifici è ora espressamente sanzionata penalmente.
Le condotte commesse a partire dal 7 aprile 2026 possono comportare per il Datore di lavoro l’arresto
da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 euro a 7.403,96 euro.
Tali importi risultano già rivalutati in base alle disposizioni vigenti (D.D. INL n. 111/2023) e si applicano
per le inadempienze commesse a partire dall’entrata in vigore della Legge (7 Aprile 2026).
Modalità di assolvimento dell’obbligo informativo
Resta ferma la possibilità, già riconosciuta in precedenti disposizioni e circolari, di assolvere gli obblighi
di informativa anche in via telematica, eventualmente facendo riferimento alla documentazione resa
disponibile dagli enti competenti (es. INAIL), purché:
• I contenuti siano coerenti con i rischi specifici delle mansioni e dei luoghi in cui il lavoro agile
viene svolto;
• Sia garantita la tracciabilità della consegna al lavoratore e al RLS.
Ruolo del lavoratore
Il lavoratore che opera in modalità agile è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione
predisposte dal Datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione
all’esterno dei locali aziendali.
Per adeguarsi alle novità introdotte, si raccomanda di:
• Predisporre o aggiornare l’Informativa salute e sicurezza nel lavoro agile conforme alla Legge
• Predisporre o aggiornare l’Informativa salute e sicurezza nel lavoro agile conforme alla Leggen. 81/2017 e alle modifiche introdotte dalla Legge n. 34/2026;
• Definire una procedura interna per:
. L’emissione e l’aggiornamento almeno annuale dell’informativa;
. La consegna al singolo lavoratore agile e al relativo RLS (anche via e-mail/portale aziendale);
. La registrazione della consegna (es. Ricevuta, firma, conferma di lettura);
. Verificare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al Ministero del lavoro
relativi ai rapporti in modalità agile, secondo le procedure semplificate e la modulistica
disponibile sul sito ministeriale.
Per evitare di incorrere in pesanti sanzioni vi invitiamo a contattarci telefonicamente o tramite
mail per ricevere maggiori informazioni ed adeguare la vostra Azienda alle novità introdotte dalla
Legge 34/26 qualora siano presenti nel vostro organico aziendale lavoratori che svolgono smart working.
Per informazioni
• Referente: Dott. Ganzi Andrea
• Tel: 0375 200827 - Int. 3
• Mail: info@centrodevoto.it Casalmaggiore (CR), 15/04/2026


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