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NOTA INFORMATIVA: Nuovo decreto operazioni riutilizzo rifiuti in forma semplificata.

Immagine del redattore: Giorgio GanziGiorgio Ganzi

OGGETTO: Nuovo decreto sulle operazioni di riutilizzo dei rifiuti in forma

Semplificata Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

10 luglio 2023 n. 119 – Gu Serie Generale n. 204 del 01 settembre 2023

Decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n. 88del 14 aprile 2006

n. 152 – Gu Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96


Il 1° settembre 2023 è stato pubblicato in Gu il decreto 10 luglio 2023 n. 119 che fornisce le condizioni del riutilizzo in forma semplificata dei rifiuti, previsto dal Dlgs 152/2006.


Nel regolamento vengono riportati i seguenti aspetti:


-Le modalità operative e requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata,

-le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività,

-le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo,

-le condizioni specifiche per l’esercizio delle operazioni.


Il decreto chiarisce che per effettuare tali operazioni, i rifiuti devono essere idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.


I criteri minimi per verificare l’idoneità dei RAEE preparati per il riutilizzo sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020.


Il regolamento elenca anche le diverse tipologie di rifiuti escluse da tale regolamento ed in particolare, sono esclusi i seguenti rifiuti:


-i codici CER non elencati nella tabella 1 dell’allegato 1 del decreto 10 luglio 2023 n. 119,

-i rifiuti allo stato liquido ed aeriforme,

-i rifiuti radioattivi,

-i rifiuti pirotecnici.


L’esercizio delle operazioni potrà essere avviato decorsi 90 giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, entro i quali l’amministrazione territoriale competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento.


La comunicazione di inizio attività, a firma del gestore, è compilata secondo il modello di cui all’allegato 2 del suddetto decreto.

Per informazioni: 0375/200827 Referente: Dott. Ing. Gozzi Serena

Rag. Decò Pamela

Casalmaggiore (CR), 26/09/2023

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