OGGETTO:Decreto Legge n° 146 del 21 Ottobre 2021
L’entrata in vigore in data 22 ottobre 2021 del Decreto Legge n° 146 ha portato novità al sistema sanzionatorio in merito a salute e sicurezza sul lavoro.
Spinti dall’onda mediatica (TV, notiziari, tribune politiche, giornali, ecc.) che giornalmente porta alla nostra attenzione notizie di infortuni mortali sul lavoro omettendo però il dettaglio delle modalità di accadimento non informando che l’andamento degli infortuni mortali in occasione di lavoro è pressoché stabile [gennaio-maggio 2020 (364), gennaio-maggio 2021 (362) fonti INAIL], od omettendo che le denunce di infortunio al netto di quelle da Covid-19 risultano in calo [gennaio-maggio 2019 (229.129), gennaio-maggio 2021 (194.280) fonti INAIL], è entrato in vigore il decreto legge n°146/2021 che in estrema sintesi tra le altre novità introduce:
- sospensione dell’attività imprenditoriale (intere aziende, reparti o lavoratori in base infrazione di cui all’allegato I del Decreto);
- sanzioni aggiuntive a quelle previste dal D. Lgs. 81/2008 differenziate in base al tipo di infrazione di cui all’allegato I del Decreto.
Nelle more del Decreto è stato anche previsto l’assunzione di oltre 1000 nuovi ispettori del lavoro dotati di nuove e più ampie funzioni ispettive.
Alla luce di quanto sopra per non incorrere nel nuovo sistema sanzionatorio è opportuno fare una verifica minuziosa dello stato di aggiornamento dei documenti inerenti la sicurezza e l’igiene del lavoro e dello stato di aggiornamento della formazione dei propri lavoratori.
Si trasmette l’allegato I che sostituisce l’allegato I al Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008:
| FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
1 | Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata Formazione ed Addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Per informazioni:
Tel. 0375/200827
Referente: Dott. Ing. Serena Gozzi
Casalmaggiore, 10/11/2021
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