NOTA INFORMATIVA: Patente a crediti (settore edilizia) -
- Giorgio Ganzi

- 11 apr
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 14 apr
OGGETTO: PATENTE A CREDITI (SETTORE EDILIZIA) - D.M. 18 SETTEMBRE 2024 N. 132
A decorrere dal 1 ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente a crediti “le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1 lettera a, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI
Autocertificazione
Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Si
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Adempimento degli obblighi formativi
Si
Autocertificazione
Possesso del DURC valido
Si
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Possesso di DVR valido
Si
Autocertificazione
Possesso della certificazione di regolarità fiscale, se prevista
Si
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
Designazione del responsabile del servizio
Si
FASE TRANSITORIA
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare 4/2024 del 23/9/2024 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO
Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Modello autocertificazione:
PUNTEGGIO DELLA PATENTE A CREDITI
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
Decreto 18 settembre 2024 n. 132
Art. 4. Attribuzione dei crediti
1.Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
2.Il punteggio di cui al comma 1 può essere incrementato ai sensi dell’articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
RECUPERO DEI CREDITI
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.
Come previsto dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL.
REVOCA DELLA PATENTE E SOSPENSIONE DELLA PATENTE
REVOCA
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024
SOSPENSIONE
La sospensione della patente può avvenire in caso di evento infortunistico mortale e/o in caso di inabilità permanente a seguito di infortunio (D.M. n. 132 del 18 settembre 2024).
SANZIONI
In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000,00 €, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023, per un periodo di sei mesi.
Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
Per informazioni: 0375/200827 Referente: Dott. Ganzi Giorgio
Dott. Ganzi Andrea
Dott. Ing. Gozzi Serena
Casalmaggiore (CR), 18/09/2024





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