OGGETTO: Interpello ambientale per chiarimento su conservazione del registro di carico/scarico rifiuti.
Con la presente si invia nostra nota informativa relativamente ad un interpello proposto dalla provincia di Macerata in merito a quale fosse il luogo corretto per la conservazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 190, comma 10 del D.Lgs.152/06.
La provincia, avvalendosi di un recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n.9132/2017), ritiene che “la conservazione dei registri di carico e scarico presso uno studio professionale non può determinare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 258, comma2 del decreto legislativo 152/06, in quanto tale disposizione riguarda puntualmente l’omessa tenuta dei registri tal quali e non la loro tenuta in un luogo diverso da quello previsto.”
Dunque, la necessità che tutte le figure coinvolte nella gestione dei rifiuti (impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento) non devono necessariamente detenere il registro all’interno dello stabilimento e che nonostante tale condotta sia vietata, non integra gli estremi di alcun illecito, né amministrativo né penale.
Tuttavia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica analizzando il quadro normativo in essere dispone che non è sufficiente che il registro di carico e scarico dei rifiuti sia istituito ma occorre altresì che lo stesso sia conservato nei luoghi espressamente indicati dalla normativa.
La ratio di tale decisione è quella di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento consente di procedere alla verifica in tal senso, attività che implica la necessità di una pronta e non differibile esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.
In questo senso, la conservazione dei registri in luoghi diversi da quelli indicati dalla normativa svuoterebbe la norma del suo significato e dunque non sarebbe più in grado di assolvere alla funzione per la quale era stata introdotta.
Infine, il Ministero conferma che la detenzione del registro in un luogo diverso da quelli indicati comporta una irregolare ed incompleta tenuta del registro e dunque sanzionabile ai sensi dell’articolo 258, comma 2, D.Lgs. 152/2006.
Alla luce di quanto sopra espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è obbligatorio che il registro di carico e scarico dei rifiuti sia conservato presso la sede aziendale dove si è prodotto il rifiuto.
Per informazioni: 0375/200827
Referente: Rag. Pamela Decò
Casalmaggiore (CR), 22/05/2023
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