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NOTA INFORMATIVA: Silice libera cristallina e rischi cancerogeni (D. Lgs. 44/2020)

Aggiornamento: 22 giu 2023


OGGETTO: Silice libera cristallina e rischi cancerogeni (D. Lgs. 44/2020)


Con il D. Lgs. 44/2020 è stato aggiornato l’elenco dei processi e delle miscele delle sostanze cancerogene, contenute nell’Allegato XLI del D. Lgs. 81/2008. In seguito all’aggiornamento dell’Allegato XLII, i “lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione” sono stati inseriti tra le attività che espongono ad agenti cancerogeni.


La silice cristallina può essere contenuta in molti materiali naturali, quali: quarzite, sabbia (in particolare nella sabbia quazifera), argilla, granito, ardesia, porfidi, ecc.

La silice amorfa (non cancerogena) può essere di due tipi:


  • Idrata, contenuta in terra di diatomee o farina fossile;

  • Anidra, contenuta in pietra pomice, silice fusa, vetro di quarzo, ecc..


I settori lavorativi maggiormente interessati dalla possibile esposizione a polvere di silice cristallina sono riconducibili a:


  • Settore edile: per il contatto con materiali lapidei e per l’utilizzo di malte, cemento, laterizi, ecc. durante le costruzioni o le demolizioni. Nel settore delle costruzioni, ad esempio, la possibilità di esposizione a silice libera cristallina (SLC) è presente in tutte quelle operazioni che prevedono azioni meccaniche, quali triturazione, macinazione, frantumazione su rocce (ardesie, porfidi e graniti) e materiali (intonaci, malte, calcestruzzi, graniti, quarziti, sabbia, mattoni refrattari, cementi, asfalti contenenti roccia o pietrisco) che la contengono. Particolarmente pericolose risultano le operazioni di preparazione di malte cementizie e calcestruzzi, sabbiatura delle facciate di edifici, demolizioni, utilizzo di strumenti vibranti su calce e calcestruzzo, operazioni di taglio, perforazione, abrasione e pulizia a secco.

  • Settore ceramico: a causa dell’utilizzo di impasti e smalti vetrosi contenenti quarzo ventilato;

  • Cementifici: in particolare durante il contatto con la miscela usata per la produzione del clinker;

  • Lavorazioni meccaniche: in particolare durante le fasi di sabbiatura con sabbie o graniglie contenenti silice cristallina;

  • Fonderie: a causa dell’utilizzo di sabbia silicea negli stampi;

  • Settore farmaceutico: in particolare per la produzione di paste dentarie.


Ai sensi dell’art. 235 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare se sia tecnicamente possibile sostituire i materiali che possono liberare la SLC con altri meno pericolosi. In caso affermativo, il datore di lavoro procederà con la sostituzione di detti materiali. Diversamente, sarà necessario adottare una serie di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre al valore più basso possibile il livello di esposizione dei lavoratori.


Adempimenti per il datore di lavoro

  • Elaborazione del documento di valutazione dei rischi da esposizione a sostanze cancerogene;

  • Misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure […] e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente”. A tal proposito, ricordiamo che l’Allegato XLIII del D. Lgs. 81/2008 impone un valore limite (sulle 8 ore) pari a 0,1 mg/m3 per la polvere di silice cristallina respirabile;

  • Istituzione del registro dei lavoratori esposti alle sostanze cancerogene da aggiornare con cadenza triennale.



Per informazioni

Tel: 0375/200827


Casalmaggiore (CR), 24/11/2022

 
 
 

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