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NOTA INFORMATIVA: R.E.N.T.Ri - nuovo sistema informatico di tracciabilità rifiuti


OGGETTO: R.E.N.T.Ri - nuovo sistema informatico di tracciabilità rifiuti (Decreto 4 aprile 2023 n.58)

Con il decreto 4 aprile 2023 n.58 è stato introdotto il R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) come nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti. Tale decreto si compone di 24 articoli e 3 allegati e disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità definendo:

  • I modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs n. 152 del 2006 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;

  • Le modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri ed i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati;

  • Il funzionamento del R.E.N.T.Ri, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui al punto primo;

  • Le modalità per la condivisione dei dati del R.E.N.T.Ri con l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’art. 189 del D. Lgs n. 152 del 2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al R.E.N.T.Ri, garantendone, ove possibili, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall’articolo 189, commi 8 e 9, del D. Lgs n. 152 del 2006;

  • Le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14/06/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

  • Le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale Gestori ambientali ai sensi dell’art. 188-bis, comma 1, del D. Lgs. n.152 del 2006;

  • Le modalità di accesso ai dati del R.E.N.T.Ri da parte degli organi di controllo;

  • Le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltamento dei rifiuti, di cui all’art. 188-bis, comma 4 (lettera h), del D. Lgs. n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Le modalità tecniche di compilazione, però, così come tutte le principali modalità operative del sistema – a partire da quelle relative alla trasmissione dei dati principali al R.E.N.T.Ri – saranno definite solo successivamente dal Ministero dell’Ambiente con uno o più Decreti Direttoriali e non com’era per il SISTRI, ormai abrogato, con veri e propri Decreti Ministeriali.


In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.Ri continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti in materia di gestione dei registri di carico e scarico e di elaborazione dei formulari.


Dalla data di entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023), l’iscrizione al R.E.N.T.Ri dovrà essere effettuata con le seguenti tempistiche:


  • A decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15 decembre 2024), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 18;

  • A decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi (13 agosto 2025), per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;

  • A decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni successivi (14 febbraio 2026), per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1


Per le aziende clienti sarà nostra cura provvedere ad informarvi per tempo sugli aspetti operativi, tecnici e gestionali una volta in vigore i decreti attuativi previsti dall’art. 188-BIS.


Per informazioni: 0375/200827 Referente: Rag. Pamela Decò


Casalmaggiore (CR), 09/06/2023

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