top of page

NOTA INFORMATIVA: La responsabilità penale del preposto.

Immagine del redattore: Giorgio GanziGiorgio Ganzi

OGGETTO: "Modifiche normativa sulla responsabilità penale del preposto e casi in cui egli è ritenuto sempre responsabile penalmente e quando il suo operato esonera il Datore di lavoro da tale responsabilità - Nomina ad hoc necessaria e non necessaria per la figura di preposto-

Dal D.Lgs n. 626/1994, D.Lgs 81/2008, D.L.21 ottobre n. 146 convertito con legge 17 dicembre 2021 n. 215, art. 19 Testo Unico della Sicurezza.

Il preposto, senza dubbio, rappresenta una delle figure cardine nella struttura organizzativa che caratterizza il complesso mondo della sicurezza nei luoghi di lavoro, atteso che lo stesso è

chiamato a svolgere la delicata funzione di trade union tra il datore di lavoro o anche i dirigenti ed i lavoratori*l fine di garantire concretamente ed effettivamente la piena attuazione delle norme antinfortunistiche.


ln altre parole, è un soggetto che si pone in una posizione intermedia tra i dirigenti ed i lavoratori, svolgendo essenzialmente funzioni di sorveglianza e di controllo dell'attività lavorativa.


Invero, prima del testo Unico della Sicurezza, la figura del preposto non aveva nel nostro ordinamento una vera e propria definizione normativa, ad eccezione dei pochi e stringati riferimenti contenuti nel D.Lgs. n. 626/1994, in particolare negli gli artt. 1, comma 4-bis e 90 del predetto decreto, tanto che, come spesso avviene, è stata la giurisprudenza ed in parte la dottrina a delinearne i contorni e le funzioni


Possiamo, dunque, affermare con tranquillità che la definizione di preposto contenuta nell'art. 2 comma 1 lett. e) del D.lgsa n. 81 del 2008, secondo cui: "ii preposto è persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa", è il portato di un processo di normativizzazione delle numerose pronunce emesse in riferimento a detta figura durante la vigenza del D.Lgs. n. 626/1994.


Per rivestire tale ruolo, dunque, bisogna essere in possesso di tutte quelle competenze necessarie e specifiche per svolgere detta funzione, essere altresì adeguatamente formato ed informato ed, infine, dotato dei poteri appropriati.


Viceversa, invece, per svolgere le sue mansioni, al di là dell'atto di nomina, che peraltro oggi costituisce un preciso obbligo del datore di lavoro e del dirigente, in forza della modifica dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, mediante la lettera b-bis), il preposto non ha bisogno di una "delega di funzioni" ad hoc da parte del datore di lavoro, essendo normativamente ricompreso tra quei soggetti obbligati ad attuare le misure di sicurezza previste nel D.Lgs. n. 81/2008.


Inoltre, in base al principio di effettività, di cui all'art. 299 del Testo Unico della Sicurezza, il preposto può assumere tale funzioni anche "di fatto", semplicemente accollandosi ed esercitando i poteri propri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, a prescindere da una investitura formale o dalla sua funzione prevista nell'organigramma aziendale.

.

L'articolo 19 del Testo Unico della Sicurezza, invece, elenca tutti gli obblighi previsti in capo al preposto, tra i quali emerge in particolare quello che riguarda la vigilanza nei confronti dei lavoratori, affinché gli stessi osservino la normativa e le disposizioni aziendali dettate in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre l'uso dei mezzi e dispositivi di protezione, intervenendo in tutte le situazioni di rischio direttamente rilevate, ripristinando la sicurezza ed al contempo informando i lavoratori, il datore di lavoro ed il dirigente.

La responsabilità del preposto e quella del datore di lavoro

II tema del rapporto tra la responsabilità del datore con quella del lavoratore è probabilmente uno dei temi più spinosi che animano il dibattito giurisprudenziale e dottrinale in materia antinfortunistica, atteso che non sempre risulta agevole individuare gli esatti confini delle posizioni di garanzia di queste figure.


Tuttavia, oggi possiamo affermare, in base ad un consolidato orientamento dei giudici di legittimità, che in caso di infortunio, il datore di lavoro non va esente da responsabilità solo perché è stato nominato un preposto, in quanto residua sempre in capo a quest'ultimo un obbligo di alta vigilanza che attiene alle scelte di carattere generale riguardanti l'intera organizzazione dell'attività lavorativa.


Inoltre, anche per quanto riguarda le sfere di competenza esclusiva del preposto, nell'ipotesi di infortunio bisognerà comunque verificare se il datore di lavoro ha perfettamente adempiuto agli obblighi che lo riguardavano ed altresì se ha vigilato circa lo svolgimento dei compiti del proprio collaboratore, intervenendo nel caso di prassi o procedure illegittime.


Nell'ipotesi infatti di omesso controllo da parte della dirigenza circa la sussistenza di prassi operative pericolose nei luoghi di lavoro, avallate anche dal preposto, in caso di infortunio, sarà configurabile una responsabilità penale nei confronti della stessa per culpa in vigilando.


A tal proposito, giova evidenziare che, di recente, la Suprema Corte ha affermato che: "ln tema di prevenzione degli infortuni su/ lavoro, il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi, anche nel caso in cui vi sia stata la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione" (Cass. Pen. Sez. IV , 23 03 2023, n. 12122, AA.)


Ed ancora: "Non vale ad esentare da responsabilità il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza la presenza di un preposto (cioè del capo cantiere), posto che, quando i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, posti sullo stesso piano o su piani diversi, ciascuno di essi deve, pertanto, rispondere dell'evento verificatosi per l'omissione delle cautele doverose, causalmente ad esso correlate e fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia" (Cass. Pen. Sez. IV, 28.11.2022, n. 45134).


Ovviamente, tutto questo non comporta una responsabilità oggettiva "da posizione" nei confronti della dirigenza, in quanto ogni qualvolta si accerta che l'incidente occorso al lavoratore è causalmente riconducibile a violazioni o criticità riscontrate nella fase strettamente esecutiva della prestazione e comunque non tali da interessare le sfere di responsabilità del datore di lavoro o del dirigente, la presenza del preposto può determinare l'esclusione della responsabilità di quest'ultimi.

I "nuovi" obblighi del preposto

Di recente, con il D.L 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 , n. 215, è stato modificato il novero degli obblighi che incombono sul preposto, di cui all'art. 19 del Testo Unico della Sicurezza.


ln particolare è stato modificato il comma 1, letta a) del predetto articolo, stabilendo che in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Non solo, è stato previsto che in caso di mancata attuazione delle disposizioni-impartite o di

persistenza dell'inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, mentre nella formulazione precedente lo stesso era tenuto solo ad informarli.


Inoltre, è stato introdotto con la lettera f-bis, l'obbligo per il preposto in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, di interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.


Come si può notare si tratta di importanti innovazioni, poiché il legislatore ritenendo evidentemente la figura del preposto centrale nell'assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nella fase esecutiva, ha inteso valorizzarla prevedendo una serie di prerogative che possono avere una incidenza non solo immediata, ma anche fortemente cautelare sulla attività lavorativa, se solo si considerano in capo allo stesso la sussistenza di ben due obblighi di interruzione dei lavori, oltre quello di intervento teso a correggere i comportamenti negligenti.


E' indubbio che i predetti obblighi di interruzione che gravano oggi sul preposto rendono tale figura, limitatamente a questo specifico aspetto: simile a quella del coordinatore per la sicurezza dei lavori, al quale come noto incombe l'onere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate, con la differenza sostanziale, però, che a quest'ultimo compete una funzione di alta vigilanza, attinente, a differenza del preposto, alla generale configurazione delle lavorazioni che determinano il C.d. rischio interferenziale e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni: demandato ad altre figure quali il datore di lavoro, il dirigente ed appunto lo stesso preposto.


Il raffronto con il coordinatore per la sicurezza consente, inoltre, di risolvere il problema interpretativo legato alla indeterrninatez.za della norma nella parte in cui si afferma che gli obblighi di interruzione che gravano sul preposto devono trovare applicazione "se necessario", senza alcuna ulteriore specificazione normativa, lasciando qualsiasi decisione in merito alla mera discrezionalità dello stesso.


A tal proposito, appare pienamente condivisibile l'interpretazione in forza della quale quando si fa riferimento alla locuzione "se necessario", la stessa deve essere riferita a casi di "pericolo grave e imminente", con la conseguenza che al di fuori di tali casi, il preposto deve limitarsi a segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro.

Il quadro sanzionatorio

Le sanzioni penali, previste dal Testo Unico della Sicurezza nei confronti del preposto sono tutte di natura contravvenzionale e sono punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.


ln particolare, l'art. 56 del D.Lgs. 81/2008 prevede che con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

1. con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491 a 1474,21 euro per la violazione dell'art. 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis.

2. con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell'art. 19, comma 1, lettere b), d) e g).


Inoltre, sono previste ulteriori sanzioni penali connesse alla violazione delle norme contenute nel titolo IX del Testo Unico, dedicato alle sostanze pericolose, nonché del titolo X, in materia di esposizione ad agenti biologici.


Rispettivamente, in relazione ai summenzionati titoli, l'arta 263 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il preposto è punito:

1. con l'arresto sino a due mei o con l'ammenda da 491 a 1.965,61 euro per la violazione degli artt. 225, 226, 228, commi 1,3, 4 e 5,

235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2 248, comma 1 e 254;

2. con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 307,13 a 1.228,50 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.


L'art. 2831 invece, prevede che il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491 ,40 a 1 .965,61 euro per la violazione degli articoli, 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.


Tutte le summenzionate contravvenzioni possono essere estinte mediante la speciale procedura della prescrizione, di cui agli articoli 20 e seguenti del DaLgs. n. 758/1994, nonché, sussistendone le condizioni di legge, attraverso l'oblazione speciale, ex art, 162 bis c.p.

Considerazioni conclusive

La novella normativa del preposto, operata con la legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pur con tutti i limiti connessi alla tecnica legislativa utilizzata e l'incertezza legata all'effettivo raggiungimento degli scopi prefissati con la riforma[9], ha senza dubbio il merito di aver meglio tipizzato tale figura, delineando di conseguenza con più chiarezza la propria posizione di garanzia, rispetto a quelle degli altri soggetti della sicurezza, in particolare il datore di lavoro ed il dirigente, scongiurando in questo modo indebite commistioni di responsabilità tra dette figure, peraltro avallate da diversi pronunciamenti dei Giudici di legittimità.


Inoltre, il rafforzamento dei poteri del preposto, che come abbiamo visto prevede finanche la possibilità per lo stesso di interrompere le attività lavorative in caso di criticità e pericoli direttamente riscontrati, testimonia la chiara volontà del legislatore di puntare maggiormente su questo soggetto per rendere veramente effettiva la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cassazione

1. Lettera inserita dall'art. 13, comma 1, lett. d-bis), D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art, 17 dicembre 2021, n. 215.


2. Cass. Pen. Sez IV, 20.04.2011, n. 28779, secondo cui: ..Come il datore di lavoro ed il dirigente, anche il preposto (ed è tale i/ capo cantiere), è indubbiamente destinatario diretto (iure proprio), delle norme antinfortunistiche, prescindendo da una eventuale "delega di funzioni" conferita dal datore di lavoro. L'art. 19, DLgs 9 aprile 2008, n. 81, annovera, infatti, anche i preposti tra i soggetti obbligati ad "attuare le misure di sicurezza previste da/ presente decreto".

Vero è che tale obbligo incombe innanzitutto al datore di lavoro, ma il preposto non è soggetto estraneo al conseguimento dei risultati scaturenti dall'adempimento di quell'obbligo, non è soggetto che possa notabilmente e passivamente meramente registrare una situazione di non conformità a legge e ad essa prestare silente, passiva e ratificatoria acquiescenza.."


3. Cass. Pen. Sez. IV, 18.072019, n. 31863, in Studuim juris, 2020, 3, 353 (Fattispecie relativa ad infortunio di dipendente di una ditta addetta al posizionamento di cartelli di segnalazione, con lavoro in quota, in cui anche il "project manager", è stato ritenuto preposto, in quanto aveva, di fatto, commissionato il lavoro da cui era originato l'infortunio e aveva provveduto a realizzare corsi di formazione nell'ambito del reparto, riguardanti l'uso della cesta per le lavorazioni in quota).


4. In questo senso: Cass. Pen. Sez. IV, 11.04.2022, n.13720, C.S.R., secondo cui: "ln materia di infortuni sul lavoro, non è apodittica l'affermazione della esistenza di una prassi illegittima tollerata dalla dirigenza, laddove ricorrano elementi univoci e credibili dai quali' desumere il dato della esistenza della suddetta prassi, ciò posto, poiché è preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell'esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro, che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, è presupposto per la sua responsabilità in ordine all'infortunio occorso"; in senso conforme: Cass. Pen. Sez. IV, 28.03.2022, n. 11030, P.C.; Cass. Pen. Sez. IV, 13.12.2021, n. 45603; Cass. Pen. Sez. IV, 08.06.2021, n. 22262, B.H.



Per informazioni: 0375/200827 Referente: Dott. Ing. Gozzi Serena

Casalmaggiore (CR), 10/11/2023

0 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


© 2023  CENTRO DEVOTO S.a.S Del Dott. Giorgio Ganzi & C.

 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00996490199 

26041 - CASALMAGGIORE (CR) - VIA MATTEOTTI, 2  |  email info@centrodevoto.it|

Tel 0375/200827 - 0375/206073  |  Fax 0375/202357 

“In ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 124/2017 e successive integrazioni e modificazioni, le Erogazioni Pubbliche ricevute (Aiuti di Stato ed Aiuti De Minimis), sono rappresentate unicamente da quelle iscritte nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato consultabile al link www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.JSPX

bottom of page